Parola d’autorità (vedasi bollettino 4 marzo 2008, pag. 98) su segnalazione di un attento lettore del blog. Interessante la segnalazione della società concorrente, per la serie “chi non ha peccati scagli la prima pietra”. Decisione comunque ineccepibile.
Con richiesta di intervento pervenuta in data 26 luglio 2007, una società concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, diffuso attraverso l’emittente televisiva nazionale Canale 5 il giorno 24 luglio 2007, alle ore 22:15 circa, dalla società Wind-
Telecomunicazioni S.p.A., diretto a promuovere l’offerta denominata “Noi Wind Roaming”.
[...]Nella richiesta di intervento si lamenta l’inidoneità del messaggio a veicolare correttamente, sotto il profilo della chiarezza e completezza informativa, le effettive condizioni economiche e le limitazioni dell’offerta proposta. In particolare, la società segnalante lamenta: (i) l’erronea/ingannevole indicazione di gratuità che caratterizza il claim principale del messaggio in esame, posto che l’offerta reclamizzata prevede un costo di attivazione di sette euro annui e la previa attivazione dell’opzione “Noi Wind”, al costo di sei euro mensili, rinnovata automaticamente ogni trenta giorni; (ii) l’omessa o, comunque, non sufficientemente percepibile indicazione dei limiti di fruibilità dell’offerta, posto che la stessa può essere utilizzata sino al raggiungimento di una soglia massima di traffico in uscita, pari a quaranta minuti mensili,
unicamente all’interno di sedici Paesi europei (e non, come affermato nello spot televisivo in contestazione “In Europa”) e previa anteposizione del codice “124” e, inoltre, non è indicata la tariffazione applicata al superamento del monte minuti massimo di validità dell’offerta.
[...]
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. può essere determinata in misura parti a 42.500 € (quarantaduemilacinquecento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche economiche, nonché alle condizioni di fruibilità dell’offerta pubblicizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.[...]
Posted under Wind
10 marzo 2008
