“Solo per te” era ingannevole

Si è dovuto attendere un anno, ma quel che era emerso sul forum di Mondo3 e non solo è stato ratificato il mese scorso dalla AG.CM. (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato). La sentenza è chiara ed univoca, dispiace solo che l’iniqua multa non possa assolutamente ripagare la ‘presa in giro’ di migliaia di clienti H3G che hanno seguito la telenovela della promozione via MMS con tanto di beffa finale.

Comunque questo è il testo integrale della sentenza:

PI5106 – H3G-SOLO PER TE
Provvedimento n. 15819

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 28 novembre 2005, integrata in data 14 febbraio 2006 con l’acquisizione dei messaggi forniti dall’operatore pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di alcuni messaggi relativi alla promozione “Solo per te” di H3G, diffusi nel periodo settembre-ottobre 2005 tramite SMS e MMS, volti a promuovere l’acquisto in anteprima di un telefono Motorola v3x a soli 99 euro, mantenendo invariati numero di telefono e piano tariffario.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che tali messaggi, ricevuti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2005 e il 27 ottobre 2005, sarebbero ingannevoli laddove non specificano le reali condizioni per l’acquisto del telefono oggetto dell’offerta in questione. In particolare, il segnalante sostiene di non aver ricevuto ulteriori informazioni circa la suindicata offerta oltre la data del 27 ottobre 2005; dopo essersi recato presso un negozio “3” in data 22 novembre 2005, a promozione avviata, solo qui avrebbe appreso che l’acquisto del predetto telefono era, in realtà, subordinato all’impegno ad effettuare una ricarica mensile obbligatoria di 20 euro per 18 mesi, da addebitare direttamente su carta di credito.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in:
un primo SMS, inviato ai clienti il 9 settembre 2005, il cui testo recita “Vuoi un buon motivo per cambiare il tuo videofonino? Immagina l’emozione di essere sulla cima del K2 […]”, specificando che sarebbe stato disponibile “prossimamente”;
un secondo SMS, inviato ai clienti il 19 settembre 2005, il cui testo recita “Immagina un nuovo videofonino 3 così sottile da far volare le tue emozioni […]”;
un terzo SMS, inviato ai clienti il 26 settembre 2005, il cui testo recita “Immagina di cambiare videofonino mantenendo il tuo numero e piano tariffario 3 […]”;
un primo videomessaggio, inviato ai clienti il 6 ottobre 2005, in cui si descrivono le caratteristiche tecniche del modello di videofonino Motorola oggetto della promozione, specificando che tutto ciò sarà possibile prossimamente con 3;
un ultimo videomessaggio, inviato ai clienti il 21 ottobre 2005, nel quale vengono esplicitate alcune caratteristiche dell’offerta, quali il prezzo del videofonino “Tuo a soli 99 €”, la durata dell’offerta (21 novembre/10 dicembre 2005) e il numero di telefono da contattare per sapere quali negozi 3 aderivano all’iniziativa, connesso ad un sistema di risposta automatico che sulla base del C.A.P. indicava il negozio più vicino al domicilio dell’utente.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 28 aprile 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società H3G S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riferimento alle effettive caratteristiche dell’offerta pubblicizzata, anche in relazione ad eventuali omissioni rilevanti.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società H3G S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
– le effettive caratteristiche e condizioni economiche dettagliate dell’offerta pubblicizzata;
– l’elenco dei clienti “3” destinatari dei messaggi oggetto di contestazione, con indicazioni circa i loro nominativi e numeri telefonici;
– l’eventuale invio ai predetti clienti di ulteriori messaggi pubblicitari riguardanti la medesima promozione (quali la brochure illustrativa citata dall’operatore), precisando tempi e modalità di invio;
– programmazione dei messaggi oggetto di contestazione, indicando le modalità di diffusione (tempi, luoghi e strumenti utilizzati).
Con memorie pervenute nelle date 18 maggio e 23 giugno 2006, la società H3G S.p.A ha rappresentato quanto segue:
– la promozione in oggetto, valida dal 21 novembre al 10 dicembre 2005, prevedeva l’acquisto in anteprima di un videofonino Motorola v3x a soli 99 euro, oppure un LG U8330 a 39 euro, mantenendo invariato il numero di telefono e il piano tariffario; l’offerta prevedeva, inoltre, una ricarica obbligatoria di 20 euro in servizi, senza costi di ricarica e con contestuale addebito diretto su carta di credito del cliente, per 18 mesi a partire da gennaio 2006; il modello funziona solo con USIM/mini USIM 3; l’offerta era valida salvo esaurimento scorte;
– tali caratteristiche dell’offerta erano state descritte nel direct mailing inviato ai destinatari della promozione;
– la promozione non ha avuto diffusione nazionale sui comuni mezzi di comunicazione poiché si è trattato di una promozione ad hoc, non rivolta alla totalità dei consumatori né a tutta la clientela 3, ma ad un target predeterminato di clienti 3, ovvero clienti prepagati di profilo consumer, in possesso di vecchi videofonini e che avessero espresso il consenso preventivo al trattamento dei dati personali;
– la campagna è stata suddivisa in due momenti: nella prima fase i clienti hanno ricevuto un messaggio il cui contenuto aveva finalità esclusivamente volte a sollecitare l’interesse del destinatario, dal testo “Vuoi un buon motivo per cambiare il tuo videofonino? Immagina l’emozione di essere sulla cima del K2 […]”, uno successivo dal testo ” Immagina un nuovo videofonino 3 così sottile da far volare le tue emozioni […]” ed un ultimo dal testo “Immagina di cambiare videofonino mantenendo il tuo numero e piano tariffario 3 […]”; nella seconda fase i clienti hanno ricevuto i due video messaggi, contenenti il primo le caratteristiche tecniche del telefono e il secondo alcune caratteristiche dell’offerta;
– tutti i messaggi sopra indicati non contenevano alcuna indicazione relativa ai termini dell’offerta in quanto non avevano alcuna funzione pubblicitaria; peraltro, nella fase di invio i modelli proposti non erano ancora disponibili nei negozi 3;
– il 14 novembre, è stata inviata ai clienti destinatari della promozione la brochure (direct mailing) , avente carattere pubblicitario, in cui si indicano tutti i requisiti della promozione comprese le caratteristiche economiche e dettagliate dell’offerta;
– dal 21 novembre i videofonini sono stati disponibili nei negozi 3, quando i clienti erano già edotti circa la promozione e avevano ricevuto, attraverso la brochure, le informazioni necessarie relative all’offerta e, tramite il numero di telefono, quelle relative al negozio dove recarsi per aderire.
In seguito alla ulteriore richiesta di informazioni inviata in data 20 giugno 2006, l’operatore ha prodotto la seguente documentazione: 1) copia della fattura contenente il numero dei clienti ai quali sono stati inviati i DM relativi alla promozione in esame; 2) copia dell’ultimo bilancio.
In data 5 luglio 2006, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi tramite telefonia, in data 21 luglio 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 4 agosto 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
– nei messaggi diffusi tramite SMS e MMS l’elemento attrattivo della promozione è costituito dall’offerta del telefono ad un prezzo particolarmente conveniente, omettendo di informare i destinatari sulle condizioni economiche accessorie e necessarie per poter usufruire di tale promozione, consistenti nell’obbligo di ricarica di 20 euro per 18 mesi;
– i potenziali clienti possono confondere l’oggetto dei messaggi, ritenendolo relativo al solo telefono in luogo di un’offerta combinata costituita da telefono e servizi;
– l’espressa esclusione di variazione di numero e piano tariffario contenuta nei messaggi rafforza il convincimento nell’utente che trattasi di offerta limitata all’acquisto del telefono e non connessa all’acquisto “obbligatorio” di servizi;
– le informazioni sulle condizioni economiche costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata, in quanto costituiscono limitazione nella fruizione del servizio stesso e pertanto esse devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile [Cfr. delibera AGCOM n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, recante “Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed alla introduzione dell’euro”.].

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I messaggi oggetto di valutazione fanno parte di una campagna pubblicitaria, rivolta ad un target ristretto di clienti H3G ed avente lo scopo di promuovere presso tali destinatari l’offerta di un nuovo modello di cellulare ad un costo particolarmente vantaggioso. In particolare, i VMS in questione sono stati inviati a clienti scelti sulla base di precise caratteristiche, con l’obiettivo di presentare loro in anteprima l’offerta e suscitarne, quindi, la curiosità e l’interesse.
In tale prospettiva, tali messaggi integrano a tutti gli effetti la definizione di comunicazione pubblicitaria, come indicato all’articolo 20, lettera a), del Codice del Consumo. Né può essere condivisa l’argomentazione dell’operatore pubblicitario, secondo la quale tali messaggi avevano unicamente la funzione di rimandare ad una brochure, contenente informazioni dettagliate e complete sulle caratteristiche e le reali condizioni economiche dell’offerta in questione. Pertanto, l’indicazione “Tuo a soli 99 €” presente nei messaggi stessi lascia intendere che 99 euro sia il costo che il cliente debba sostenere per avere il videofonino reclamizzato, senza oneri aggiuntivi.
In particolare, come evidenziato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i potenziali clienti possono confondere l’oggetto dei messaggi, ritenendolo relativo al solo telefono in luogo di un’offerta combinata costituita da telefono e servizi.
Di contro, come emerso dalle risultanze istruttorie, la possibilità di fruire dell’offerta pubblicizzata era subordinata all’impegno dell’utente ad effettuare una ricarica mensile obbligatoria di 20 euro per 18 mesi, da addebitare direttamente sulla sua carta di credito.
L’omissione all’interno dei messaggi esaminati di tali condizioni, necessarie per aderire all’offerta, appare idonea a orientare indebitamente le scelte economiche dei destinatari dei messaggi stessi, dal momento che, come evidenziato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le informazioni relative alle condizioni economiche di un’offerta pubblicizzata sono essenziali per i consumatori ai fini della comprensione dei termini effettivi di essa e, in quanto tali, devono essere percepibili nella loro totalità nei messaggi stessi, a prescindere dalla loro modalità di presentazione.

VII. SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di messaggi pubblicitari ingannevoli ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 206/2005, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso di specie, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che l’operatore pubblicitario rappresenta uno dei principali operatori della telefonia mobile, nonché della capacità di penetrazione dei messaggi, diffusi attraverso un mezzo (SMS e VMS) che ne individualizza la ricezione e rivolti ad una clientela selezionata dall’operatore stesso.
Per quanto riguarda la durata, i messaggi risultano diffusi per un periodo di tempo medio (settembre/ottobre 2005).
Pertanto, si ritiene di irrogare alla società H3G S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 14.100 € (quattordicimilacento euro), ma alla luce dei precedenti provvedimenti di ingannevolezza [Cfr. n. 15578 del 31 maggio 2006 e n. 15600 del 7 giugno 2006. ] a carico della stessa, da considerarsi come aggravanti, si ritiene di innalzare la sanzione a 24.100 € (ventiquattromilacento euro).
Tuttavia, considerato che, nel caso di specie, risulta dai dati di bilancio del 2005 che l’operatore pubblicitario ha registrato delle perdite, si ritiene di ridurre la sanzione pecuniaria a 19.100 € (diciannovemilacento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e alle reali condizioni dell’offerta reclamizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società H3G S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società H3G S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 19.100 € (diciannovemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Soddisfazione tardiva, ma meglio di niente…

3 risposte a ““Solo per te” era ingannevole”

  1. La famosa “sola per te”, ricordo bene la vicenda, mi presi anche degli insulti e fui sbeffeggiato su vari forum in giro per la rete perché osai raccontare come stavano realmente le cose quando ancora la gente era convinta di aver ricevuto in dono un Motorola V3x da parte di 3. Effendi-Cassandra, portatore di sventura! 😛
    Complimenti all’AGCOM per la tradizionale rapidità ed utilità del proprio intervento! 😀

  2. Azz… poveretti… 19100 euro!
    Dopo una batosta del genere si può pensare di fare di nuovo pubblicità ingannevoli?
    Chissà 😛

  3. “Complimenti all’AGCOM per la tradizionale rapidità ed utilità del proprio intervento! ”
    allora Effendi:
    1) ti ricordo che queste multe vengono decise dall’AGCM e non dall’AGCOM.
    2) utilità dell’intervento – (ripeto per la millesima volta): l’importo delle multe non viene deciso dall’AGCM, ma dal Parlamento. L’AGCM è come un “vigile urbano” che si limita ad applicare le norme esistenti, scritte dal nostro legislatore. peraltro l’AGCM più volte ha chiesto di essere dotata di “armi” più efficaci.
    3) rapidità – credo che tu conosca come funzioni il procedimento seguito dall’AGCM e credo che tu conosca la possibilità di ottenere un intervento di urgenza in via cautelare. fidati, sono procedimenti rapidi. intendiamoci, sono rapidi in base alle tutele minime che la nostra costituzione garantisce.
    poi, se tu vuoi cambiare la costituzione è un altro discorso…

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