Stop costi ricarica, libertà di recedere

COMUNICATO STAMPA – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ministero: stop costi ricarica, libertà  di recedere
Nuove tutele per il cittadino-consumatore

Di seguito a parte del comunicato stampa del Ministero delllo Sviluppo Economico che riassume il pacchetto di misure riguardanti le nuove tutele per il cittadino-consumatore in materia di telecomunicazioni.
Le norme seguono ll’orientamento comunitario e tengono conto delle segnalazioni e dei risultati cui sono giunte molte indagini conoscitive dellâ’Antitrust in materia di eliminazione degli ostacoli alla concorrenza

TELEFONIA MOBILE (decreto legge)
LA TRASPARENZA DIVENTA OBBLIGO: IL COSTO DELLA RICARICA DEVE CORRISPONDERE AL TRAFFICO TELEFONICO ACQUISTATO
– per la ricarica dei cellulari si paga quello che si consuma: stop ai costi fissi e ai contributi per la ricarica di carte prepagate (anche via bancomat o in forma telematica) aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.
– Il credito telefonico delle carte prepagate non può più avere una scadenza (oggi è generalmente pari a 12 mesi)
Il governo risponde alla petizione dei consumatori alla Commissione Ue che ha ormai superato le 810mila firme.
– le offerte tariffarie dei differenti operatori della telefonia mobile devono evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico per consentire ai consumatori un adeguato confronto.
– gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte commerciali, sia i contratti già  stipulati entro i 30 giorni.

TELEFONIA, INTERNET E TV (decreto legge)
LIBERTA DI RECEDERE DAL CONTRATTO
– salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
– Spetta all’Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità  attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in caso di inosservanza.

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