Stop a Fastweb “Tutto Compreso”

Comprende tutto, financo la condanna per lo spot l’offerta “Tutto Compreso” di Fastweb.
Il Presidente del Comitato di Controllo ha, infatti, ingiunto a Fastweb la sospensione definitiva nella diffusione del volantino “Fastweb internet, telefono, tv e cellulari 19,90 Tutto Incluso”, apparso lo scorso novembre nella città di Milano. Lo slogan è stato giudicato non conforme all’art. 2 Cap. in quanto idoneo a trarre in inganno i consumatori su costi e condizioni dell’offerta promozionale.
Il messaggio invitava i consumatori ad aderire all’offerta Fastweb Tutto Incluso, che al costo mensile di 19,90 euro consentiva di avere internet “super veloce fino a 20 mb”, “chiamate illimitate in tutta Italia”, eliminando per sempre il canone Telecom. Il messaggio precisava che l’offerta era valida fino al 30 giugno 2009. In realtà, secondo quanto appurato dal Comitato di controllo, esistevano ulteriori condizioni in grado di ridimensionare notevolmente l’appeal per il pubblico di quanto promesso, potendo per la rilevanza delle informazioni mancanti pregiudicarne il comportamento economico. Infatti il messaggio non conteneva informazioni circa il fatto che l’offerta era valida al costo indicato solo per chi sceglieva il pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito. Inoltre che la promozione era valida fino alla data indicata solo per chi sceglieva di mantenere il proprio numero Telecom mentre per coloro i quali chiedevano un nuovo numero lo era fino a febbraio 2009. E ancora, l’adesione all’offerta comportava anche il pagamento di un contributo di attivazione, pari a euro 59,90 per chi sceglieva il pagamento tramite conto corrente o carta di credito e 119,90 per chi paga con bollettino postale. Infine, che le “chiamate illimitate in tutta Italia” comprendevano solo le telefonate verso i numeri di rete fissa, posto che le chiamate verso i cellulari prevedono ulteriori specifici costi. Tutte queste lacune facevano si che per il Comitato di controllo il messaggio fosse irrispettoso del principio di correttezza previsto dalle norme autodisciplinari, soprattutto in considerazione del fatto che essa concretizzava un cd. ‘primo aggancio’ del consumatore. Quest’ultimo, infatti, era attratto dalla prospettazione di un’offerta in termini assoluti e allettanti, ma destinata a un ridimensionamento nella fase successiva del rapporto con l’inserzionista. Da qui la condanna.

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