Errata comunicazione per il Ministero delle… Comunicazioni

Guardate bene la pubblicità qua sopra. E’ quella per il servizio digitale terrestre a cura del(lo scomparsoMinistero delle Comunicazioni: non parlo però del DTT, ma di un clamoroso autogol dello Stato che riesce a fare sua sponte pubblicità ingannevole chiamando numero verde un numero, l’840.022.000, che invece è ad addebito ripartito! La differenza è sostanziale: l’utilizzo di detta dicitura - parola di Agcm -  con riferimento a numerazioni telefoniche con prefisso diverso dall’80x, lascia intendere, contrariamente al vero, che la chiamata telefonica verso il recapito indicato sia completamente gratuita mentre invece i numeri introdotti dal codice “840 e 841” rientrano tra le cosiddette numerazioni per servizi di addebito ripartito, in quanto il costo della chiamata è ripartito - in quote fisse o variabili - tra chiamante e chiamato.

Tanto è vero che l’Antitrust in passato ha già multato alcune aziende private per questa violazione (vedasi delibera 15373 dell’11 aprile 2006), ora ci si aspetta che faccia lo stesso contro un organo stesso dello… Stato.

Praticamente un autogol, o meglio un’auto..multa. E per chi si occupa di comunicazioni è davvero un record (non) invidiabile… NB: il numero ad oggi è inesistente.

UPDATE: “googlando” ho scoperto che il Corriere della Sera (vedasi Il numero verde di Gasparri è a pagamento di Francesco Margiocco sul “Corriere Economia” dell’11 aprile 2005) ne aveva parlato 3 anni fa chiedendosi se era pubblicità ingannevole? Il sito dell’Agcm non mi da’ alcun risultato, qualcuno sa se questa mia “scoperta tardiva” non abbia avuto un qualche esito?

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15 ottobre 2008

Wind Night, promozione con inganno

Gran parte dei clienti Wind non avrà fatto caso al caos che ha caratterizzato il primo giorno dell’opzione Wind Night, l’offerta per i clienti del gestore arancione che permette di parlare di notte (tra le 23 e le 7) SENZA LIMITI per 2000 minuti al mese con altri clienti Wind al costo di 2 euro ogni 30 giorni.

Perchè ho cancellato senza limiti? Perchè “SENZA LIMITI” (tutto in maiuscolo) è stato scritto sul sito ufficiale Wind per tutta la giornata odierna, mentre al contrario le prime attivazioni dei piu’ solerti clienti indicavano una soglia di duemila minuti mensili che smentiva l’incredibile offerta no limit. Ossia Wind aveva scritto una cosa e ne applicava un’altra.

Onestamente la soglia applicata pare piu’ che soddisfacente, ma resta il fatto che è stata cambiata in corsa e furia da Wind dopo essersi accorta di un possibile errore (studiarle prima di pubblicarle, no?). Dagli iniziali “senza limiti” che hanno campeggiato per ore sul sito ufficiale, al nuovo limite. Riuscendo in un’impresa, anzi due. Ossia di fare in una sola pagina pubblicità ingannevole (vedasi la duplice immagine su cosa scriveva il sito Wind all’indirizzo www.wind.it/it/promo/scheda285.phtml?sez=Privati) e inserire in contemporanea una assurda clausola sul funzionamento della promozione che resterà in vigore per tutto il 2008: ovvero la non validità del traffico gratuito in casa di chiamata in attesa e di chiamata in conferenza!

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9 giugno 2008

Noi Wind Roaming? Ingannevole

Parola d’autorità (vedasi bollettino 4 marzo 2008, pag. 98) su segnalazione di un attento lettore del blog. Interessante la segnalazione della società concorrente, per la serie “chi non ha peccati scagli la prima pietra”. Decisione comunque ineccepibile.

Con richiesta di intervento pervenuta in data 26 luglio 2007, una società concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, diffuso attraverso l’emittente televisiva nazionale Canale 5 il giorno 24 luglio 2007, alle ore 22:15 circa, dalla società Wind-
Telecomunicazioni S.p.A., diretto a promuovere l’offerta denominata “Noi Wind Roaming”.
[...]Nella richiesta di intervento si lamenta l’inidoneità del messaggio a veicolare correttamente, sotto il profilo della chiarezza e completezza informativa, le effettive condizioni economiche e le limitazioni dell’offerta proposta. In particolare, la società segnalante lamenta: (i) l’erronea/ingannevole indicazione di gratuità che caratterizza il claim principale del messaggio in esame, posto che l’offerta reclamizzata prevede un costo di attivazione di sette euro annui e la previa attivazione dell’opzione “Noi Wind”, al costo di sei euro mensili, rinnovata automaticamente ogni trenta giorni; (ii) l’omessa o, comunque, non sufficientemente percepibile indicazione dei limiti di fruibilità dell’offerta, posto che la stessa può  essere utilizzata sino al raggiungimento di una soglia massima di traffico in uscita, pari a quaranta minuti mensili,
unicamente all’interno di sedici Paesi europei (e non, come affermato nello  spot  televisivo in contestazione “In Europa”) e previa anteposizione del codice  “124” e, inoltre, non è indicata la tariffazione applicata al superamento del monte minuti massimo di validità dell’offerta.
[...]
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. può essere determinata in misura parti a 42.500 € (quarantaduemilacinquecento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche economiche, nonché alle condizioni di fruibilità dell’offerta pubblicizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.[...]

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10 marzo 2008

Super 5 di 3 è ingannevole, parola d’Autorità

La notizia arriva dall’amico Eros76 su Mondo3. Si parla di Super 5, la tariffa di 3ITALIA a 5 centesimi al secondo. Venduta come “senza scatto” mentre in realtà ha una tariffazione a scatti anticipati di 180 secondi ne era stata bloccata la pubblicità. Ora è arrivata la multa.


Lo potrete leggere nel bollettino dell’Antitrust del 17 Gennaio tra le pagine 118 e 125. E’ stata fatta una precisa indagine sulla ingannevolezza voluta della pubblicità, al cliente rimane solo “5 cent/min senza scatto” quando in realtà c’è lo scatto di 15 centisimi anticipato senza dimenticare che per avere questa tariffa era necessario un contributo mensile o ricevere 90 minuti di chiamate da altri gestori.

Beh, verificata l’ingannevolezza veniamo alla multa. Essendo il fatto antecedente alle “rimodulazioni” delle sanzioni del 2 Agosto (molto più onerose) la multa è di soli 18.600 €, scusate 28.600 €, anzi, 23.600 €. Rubo le parole ad Eros76: “No, non mi sono rimbecillito, la multa iniziale sarebbe stata la prima, per il fatto che H3G perpetui ad ingannare la gente è stata aumentata a 28.600 € ma siccome i bilanci dello scorso anno mostrano gravi perdite è stata ridotta a 23.600. Credo che i bilanci siano più grossi di queste cifrette, sebbene negativi non capisco comunque questa riduzione“. Le parole non sono mie, ma è come se lo fossero. Gli importi delle sanzioni sono argomento da tempo, chissà se saranno mai risolti…

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31 gennaio 2008

Multata Mediaset Premium (nonostante l’AG.COM.)

Il titolo è provocatorio, ma non troppo. L’AG.CM. ha infatti multato Mediaset Premium per pubblicità ingannevole; nel testo integrale del bollettino n.47 del 10 gennaio 2009 (pg. 139-147) si può leggere un passaggio interessante:

[...]PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 8 ottobre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 14 novembre 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
– gli obblighi che saranno assunti dalla società Mediaset in relazione agli eventuali crediti residui riferibili alla tessere Mediaset Premium vendute fino all’agosto 2006 e in scadenza al 30 giugno 2007 non possono costituire oggetto del presente parere che deve essere limitato e circoscritto alla valutazione sulla ricorrenza dei parametri di cui agli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 206/2005

 

– il messaggio de quo in quanto veritiero e completo nel corrispondere al contenuto delle condizioni contrattuali sottostanti al rapporto di fornitura dei servizi Mediaset Premium non è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori in considerazione del fatto che riporta in maniera corretta la possibilità di fruire di servizi già acquistati sulla base di un negozio che prevedeva in origine un termine per l’esecuzione della prestazione da parte dell’operatore.[..]

Ma nonostante questo l’Antitrust è andata oltre e chiude così la questione:

[...] Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Mediaset S.p.A. può essere determinata in misura pari a €. 29.600. RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e modalità del servizio pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA

 

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Mediaset S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società Mediaset S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 29.600 € (ventinovemilaseicento euro).
[..]

Autorità contro? Il dubbio è legittimo, certo che sul caso delle tessere ricaricabili del digitale terrestre tutto è “chiaro”. Che ognuno la pensa diversamente.

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18 gennaio 2008