Minaccia di causa per commenti non graditi su internet, l’Antitrust multa

Interessante l‘ultimo bollettino Antitrust. Tra le varie cause un caso che unisce le pratiche commerciali scorrette e l’attività di molti di noi su internet. Nello specifico quello legata ai commenti per eventuali esperienze negative legate a un acquisto online.

Interessante quanto rilevato all’interno di un provvedimento: “[..] Molti clienti insoddisfatti hanno pubblicato su internet recensioni negative sull’operato del professionista. Per effetto di tali iniziative, alcuni dei segnalanti riferiscono di essere stati contattati da rappresentanti di [omissis] che hanno prospettato l’esperimento di azioni legali nei loro confronti ove le opinioni e i giudizi espressi non fossero stati rimossi o ritrattati. Nei casi presi in esame i segnalanti si limitavano ad esprimere il proprio disappunto a fronte di mancate consegne di prodotti regolarmente pagati e della assenza di informazioni o della natura generica e non convincente delle indicazioni fornite dal professionista. Talvolta il consumatore, per effetto delle pressioni del professionista, ovvero della promessa di rimborso immediato e/o di attribuzione di una somma di denaro extra o di applicazione di uno sconto sul prezzo pagato, ha rimosso o modificato la propria valutazione“.

[…] Con specifico riguardo agli addebiti mossi da ADUC circa una «condotta aggressiva rispetto ai commenti negativi degli utenti nel web», la parte sostiene di aver chiamato il cliente insoddisfatto «per trovare un accordo» ovvero, «in presenza di insulti o terminologie scorrette e diffamanti» per chiedere in via bonaria le rimozione degli stessi.

Preoccupati? Aspettate la risposta dell’Autorità: “Sul punto la Parte, senza entrare nel merito delle singole segnalazioni, ha dichiarato di essersi attivata soltanto per cercare soluzioni stragiudiziali e/o in presenza di dichiarazioni asseritamente «scorrette e diffamanti».

La genericità della tesi difensiva, la mancata puntuale smentita dei singoli episodi denunciati e la non trascurabile consistenza numerica di questi ultimi, inducono a ritenere, da un lato, non revocabili in dubbio le vicende portate a conoscenza dell’Autorità e, dall’altro, non accertati gli elementi della diffamazione allegati dalla Parte. Al contrario, in nessuno dei feedback direttamente visionati è stato riscontrato alcun elemento che andasse oltre una mera descrizione di quanto accaduto al consumatore, accompagnata, al più, da un legittimo suggerimento a non effettuare acquisti presso lo stesso esercente.
Per quanto precede, la pratica commerciale [..] deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 lettera e), del Codice del Consumo, in quanto non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile da qualsiasi professionista e, in particolare, da quanti operano nel settore del commercio on line, nonché idonea, mediante la minaccia di azioni legali manifestamente infondate, a condizionare indebitamente il comportamento economico del consumatore medio, specie nei casi in cui i clienti hanno acconsentito a modificare o ritirare il proprio feedback a fronte della promessa – poi non mantenuta – di una pronta soluzione del problema lamentato“.

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