Canone RAI anche per tvfonini e computer

Da tempo una preoccupazione di moltissimi lettori è per sapere se i telefonini di nuova generazione, capaci di ricevere le trasmissioni televisive, richiedano il pagamento del canone e se lo stesso debba accadere con i già diffusissimi personal computer. Una questione aperta e che riguarda soltanto chi possegga uno o più di questi dispositivi e non disponga di altri apparecchi radiotelevisivi: la normativa come noto impone un unico pagamento anche in presenza di una molteplicità di dispositivi di ricezione.

In una intervista di Punto Informatico con il direttore centrale Normativa e Contenzioso di Agenzia delle Entrate si chiariscono alcuni degli aspetti meno noti dell’attuale normativa sul canone radiotelevisivo.

Una vicenda resa complessa dal fatto che tira in ballo responsabilità di organismi ed agenzie differenti. Alcune prime risposte sono giunte a Punto Informatico dall’Agenzia delle Entrate, in particolare dal dott. Vincenzo Busa, direttore centrale Normativa e Contenzioso dell’ente. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Punto Informatico: Cerchiamo di far chiarezza: se si possiede un PC o un cellulare capace di ricevere il segnale televisivo il canone è dovuto? Gli operatori del servizio telefonico degli abbonamenti RAI, il numero a pagamento 199, sostengono che il contribuente debba pagare. Come stanno le cose?
Vincenzo Busa: Sulla questione l’amministrazione finanziaria non si è pronunciata in via ufficiale, la risposta dipende dalla circostanza che, nei casi sopra menzionati, si configuri il presupposto d’imposta, come delineato più volte dalla Corte Costituzionale.

PI: Cosa intende?
VB: In varie sentenze, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ricostruito il canone radiotelevisivo alla stregua di un’imposta e non di una tassa e, quindi, di prestazione dovuta non in funzione della fruizione di un particolare servizio, bensì in funzione della semplice detenzione di un qualunque apparecchio astrattamente idoneo a captare l’emittenza radio televisiva.

PI: Le conseguenze sembrano ovvie…
VB: Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità deve ritenersi che laddove il personal computer o il videofonino costituiscono apparecchi astrattamente atti alla ricezione di programmi, per il possesso degli stessi dovrà essere corrisposto il canone radiotelevisivo.

PI: Chiarito questo punto, su cui molto si è dibattuto dentro e fuori dalla rete, qual è la procedura di accertamento prevista per verificare se il contribuente paghi il dovuto?
VB: In questo senso si fa presente che l’articolo 17 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, al fine di consentire un monitoraggio sui potenziali contribuenti, prevede in prima battuta l’obbligo di tenuta di particolari registri di carico e scarico in capo ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e materiali radioelettrici, dai quali gli organi competenti, in sede di accertamento, possono desumere le generalità degli acquirenti dei medesimi apparecchi o comunque dei soggetti cui questi sono destinati.

PI: Chi procede materialmente all’accertamento?
VB: L’articolo 24 di quel decreto regola espressamente la materia dell’accertamento, prevedendo, nello specifico, che “Sono competenti all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l’accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, (gli ufficiali, sottufficiali e militi della
M.V.S.N.) in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l’interno.
Per l’accertamento delle violazioni, per l’applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata”.

PI: Molti segnalano la ricezione, anche più volte l’anno, di lettere che sollecitano il pagamento del canone. Di che si tratta?
VB: Un eventuale atto di accertamento o la richiesta del pagamento del canone è rivolto necessariamente nei confronti del possessore di qualunque apparecchio atto alla ricezione di programmi radio televisivi, in quanto soggetto passivo del tributo.
Al di là di questa osservazione il quesito posto coinvolge aspetti di tipo operativo meglio conosciuti dall’Ufficio URAR di Torino.

PI: Approfondiremo al più presto anche con URAR. Cosa avviene qualora un contribuente non paghi il canone? Che tipo di sanzioni sono previste?
VB: Per le sanzioni applicabili nei casi di mancato pagamento del canone o mancata osservanza degli obblighi connessi al pagamento dello stesso, si fa presente che l’entità e le modalità di pagamento delle sanzioni sono stabilite dagli articoli 19 e seguenti del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, come modificato dal
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

PI: Parliamo quindi di una sanzione amministrativa che può arrivare ad un milione di vecchie lire
VB: Gli articoli 19, 20 e 22 stabiliscono le sanzioni dovute per i detentori di apparecchi che non provvedono al pagamento del canone o che vi provvedono tardivamente e per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico che non ottemperino agli obblighi previsti dalla legge.

MVNO, si parte?

Coop tratta con Telecom sulla telefonia mobile

La Coop sta per entrare nella telefonia mobile, grazie a un accordo con il gruppo Telecom Italia. Secondo quanto risulta a Panorama.it, la catena di distribuzione delle cooperative starebbe concludendo una trattativa con la Telecom per offrire un servizio di telefonia mobile con un proprio marchio.
La Coop sarebbe così il primo operatore virtuale in Italia, cioé un operatore che utilizza la rete di un’altra società telefonica offrendo tariffe competitive, sul modello della Coop Mobile svizzera.
Ieri il presidente della Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, aveva preannunciato a breve un accordo su base commerciale per la nascita del primo operatore mobile virtuale.

Appuntamento Radiofonico


E’ partita da alcune settimane una collaborazione tra Mondo3 e Lady Radio che ha visto la mia presenza negli studi della Radio per parlare di telefonia a 360°.

Uno sguardo sul mondo delle TLC partendo dall’esperienza di Mondo3 e dei suoi numerosi lettori in cui anche gli ascoltatori di Lady Radio possono interagire e porre le proprie domande al riguardo. Tutto questo all’interno del “GR del mattino” del lunedì, programma informativo in cui la mezzora tra le 08:30 e le 09:00 viene dedicata a questa nuova rubrica. In studio, assieme ad Andrea Vignolini e Francesca Bandinelli.

Dopo le prime tre puntate andate in onda il 12 e il 26 giugno scorso nonché martedì 11 luglio il prossimo appuntamento con “Mondo3 in Radio” sarà lunedì 21 luglio alle ore 8:15.

Ricordo che è possibile interagire con la trasmissione via telefono e via sms nonchè ascoltare Lady Radio direttamente in streaming via internet.

Questi i numeri per chi volesse andare in onda nel corso delle prossime puntate:

Tim, -10 alla variazione contrattuale

Tim: variazione piani “Autoricarica entrante”
Dal 30 luglio 2006

* Tim: modifica condizioni piani “Autoricarica entrante”

Dopo falsi avvisi ed errate comunicazioni del mese scorso, sembra che TIM si sia finalmente decisa: con una nota pubblicata nel proprio sito, TIM comunica che dal 30 luglio 2006 le modifiche già applicate dal 5 luglio 2004 riguardanti i profili tariffari “AutoRicarica 190”, “opzione AutoRicarica”, “FlashTIM”, “FlashTIM 24h”, “Unica” e “Unica 10” saranno estese a tutti i clienti prepagati ad oggi attivi su tali profili.
– Pertanto, a partire dal 30 luglio 2006: i minuti di chiamate e gli SMS ricevuti da linee TIM che beneficiano di Bonus, SMS e minuti di chiamate gratuiti e offerte promozionali non concorreranno al raggiungimento della soglia prevista per l’accredito del bonus.
– La modifica descritta opererà a partire dal 30 luglio 2006; entro tale data il cliente che non accettasse la modifica potrà recedere senza penali dal profilo tariffario e dovrà fruire del credito residuo”.
* Comunicazione inviata tramite SMS
L’

SMS ricevuto con la notifica delle novità recita:
Dal 30/07, chiamate e SMS ricevuti da linee TIM che beneficiano di traffico gratis e/o promozionale, non concorrono all’autoricarica. Info www.tim.it/119; recesso 119″.
Note – Ciò che viene definito da TIM “opzione AutoRicarica” deve intendersi come piano “AutoRicarica”, conosciuto anche come “AutoRicarica 300”.

Questo quanto dice TIM come riportato correttamente dal sempre attendibile Cellularitalia.com. Il problema – come ho sottolineato anche in radio due settimane fa – è che ritengo che i clienti TIM che non vorranno accettare questa modifica contrattuale possano fare ben di più di quanto “elargisce” TIM (ossia un mero cambio tariffario gratuito). Innanzitutto ricorrendo al CORECOM ed, eventualmente, all’AGCOM in quanto per una variazione così importante il mantenimento del numero tramite portabilità e contestuale restituzione del credito residuo dovrebbe essere cosa obbligata. I contratti sono belli, ma chi li cambia deve sapere a cosa va incontro. Soprattutto se si chiama Telecom Italia Mobile. Il cliente non ha prezzo.

Skype, tornano i regali

Dopo la passata esperienza questo blog torna a rendervi partecipi dell’omaggio da parte di Skype. Se siete loro clienti dovete collegarvi al sito http://www.skype.com, inserire il vostro nome utente e la relativa password.

A questo punto una volta loggati entrate nel vostro account e guardate bene.

Troverete la frase “Skype Gift Day“: “Today is Skype Gift Day“. Bene oggi è giorno di regali per Skype! Cliccando sul link aggiungerete sul vostro account 10 minuti di chiamate gratuite. Non molto, ma un piccolo pensiero assai utile.

Uno spot per telefonare gratis dal cellulare

Trenta secondi di spot, 1 minuto di telefono

La Virgin Mobile degli Stati Uniti ha lanciato un’offerta commerciale che si chiama SugarMama – suppongo dall’omonima canzone dei Led Zeppelin. L’utente potrà ricaricare la carta del suo cellulare se accetta di guardare pubblicità su un computer oppure se accetta di ricevere sms e altri messaggi promozionali sul telefonino. Per provare che hanno davvero guardato lo spot, gli abbonati dovranno poi rispondere a una domanda di test.
Lo scambio proposto è: 30 secondi di spot per 1 minuto di tempo telefono.Ne parla il New York Times (registrazione gratuita ma obbligatoria) e lo Advertising Lab del MIT. Entrambe le fonti sono in inglese.In Italia, molti anni fa, diciamo attorno al 2000, ci fu chi lanciò la telefonata (da fisso) gratis in cambio di pubblicità, ovviamente audio, da ascoltare.

Non funzionò. In questo caso staremo a vedere.

da Vittorio Zambardino

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