[…] occorre rilevare che, nel caso di specie, la pratica è altresì grave alla luce della stessa tipologia della condotta posta in essere dalla società TELE2 e al settore di riferimento, ovvero quello della telefonia. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità nei numerosi citati interventi 23, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta al proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati.
Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale la società TELE2, da tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto in ordine alla peculiarità dello strumento negoziale nel caso di specie utilizzato per l’acquisizione di nuova clientela. Si consideri, infine, l’entità del pregiudizio per i consumatori, che sono stati esposti ad esborsi economici, a seguito della pratica commerciale scorretta. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale scorretta risulta posta in essere per un periodo prolungato di tempo, pari ad almeno sette mesi (ossia a partire dal 21 settembre 2007, data di entrata in vigore della normativa di competenza, perlomeno fino al mese di aprile 2008). Considerati tali elementi, si ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in 215.000 € (duecentoquindicimila euro). Considerato, peraltro, il comportamento collaborativo del professionista che, a partire dal mese di aprile 2008, ha adottato una serie di misure volte a migliorare i processi di acquisizione della nuova clientela mediante la conclusione di contratti di utenza a distanza, si ritiene di diminuire la sanzione indicata a 165.000 € (centosessantacinquemila euro). Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene di irrogare alla società Opitel S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 165.000 € (centosessantacinquemila euro).
dal bollettino Agcm del 12 novembre (pagg. 75-96)