Ancora sulle portabilità tra Tar, gestori e ritardi

Pubblicato il 23 giugno 2009 nella categoria Telefonia mobile da Andrea T.

Prendo spunto dalla ricerca dell’amico Max3 sul forum di Mondo3 (vedasi ‘Triplicazione tempi portabilità’) per cercare di capire cosa abbia comportato la decisione del Tar del Lazio sulle MNP dopo che lo scorso marzo aveva dato una risposta negativa a Tim e Vodafone.

Sinteticamente [...]:

  1. I ricorsi di Vodafone e Telcom Italia erano stati presentati a gennaio e febbraio scorso con richiesta di sospensiva della delibera Agcom.
  2. La sospensiva non è poi stata concessa dal TAR.
  3. Il TAR si è pronunciato alcuni giorni fa nel merito dei due ricorsi.

Sulla pronuncia del TAR Lazio, nelle due sentenze ( Telecom e Vodafone) tutti i motivi di impugnazione dei due ricorsi di Telecom Italia e Vodafone sono stati rigettati tranne uno, quello relativo ai tempi del recesso a seguito della richiesta di MNP: tempo che potrebbe scontrarsi con l’arco temporale di preavviso di comunicazione del recesso, ovvero 30 giorni come riaffermato dalla Legge Bersani.

Il TAR ha in pratica respinto la parte in virgolettato, o meglio ha riconosciuto ai gestori il diritto del preavviso, ma allo stesso tempo ha riconosciuto come legittima la riduzione dei tempi della MNP in 3 giorni decisa da Agcom. In pratica i due tempi sono distinti.
A parte questo rilievo ( è un bel grattacapo non c’è dubbio), il TAR ha confermato la validità di tutta la delibera Agcom 78/08/CIR e di conseguenza:

1) Ha confermato il tempo di 3 giorni per la pratica di MNP
2) Ha confermato il divieto di retention una volta richiesta la MNP*
3) Ha confermato il divieto di ripensamento del cliente una volta avviata la procedura di MNP con richiesta del “recipient” all’operatore “donating”
4) Ha confermato l’obbligo per il gestore ad eseguire la MNP anche in caso di insolvenza, credito negativo…
5) Ha confermato la natura di “prestazione accessoria” della MNP.

* Con l’unico rilievo accolto dal TAR, è fatta salva la possibilità di retention teorica durante i 30 giorni del recesso

In conclusione: le due fasi temporali sono state scorporate: da una parte il tempo di recesso dal contratto deve essere notificato 30 giorni prima, dall’altra parte la “prestazione accessoria” della MNP deve essere eseguita in 3 giorni come deciso dall’ Agcom.

Cosa cambierà?, si chiede Max. A suo parere l’Autorità farà ricorso al Consiglio di Stato per unificare nuovamente i due tempi, io intanto penso ad oggi: infatti temo le solite simpatiche “rappresaglie” dei due operatori protagonisti del caso (Tim e Vodafone) con nuovi ritardi creati ad arte per i clienti migliori in uscita…

1 commento a 'Ancora sulle portabilità tra Tar, gestori e ritardi'

  1. 25 giugno 2009 alle 20:26
    ivan

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