Portabilità del numero e… del credito

Siamo ormai al countdown.

Mancano, infatti, solo sette giorni al trasferimento del credito tra gli operatori mobili. Se ne parlava addirittura dalla fine degli anni ’90, si è dovuta aspettare prima la MNP e poi questa decisione per permettere, come prevedeva probabilmente la più ovvia delle evoluzioni per il cambi ooperatore, il passaggio del credito residuo delle schede ricaricabili in concomitanza alla portabilità.

Una pratica che, se attuata in contemporanea alla nascita del 3° e del 4° gestore, avrebbe portato maggiori benefici ai conti di Wind e H3G (nonché alla concorrenza) in questi anni. Si arriva invece al 10 agosto 2009 per avere tutto questo.

La ricarica e l’accredito verranno erogati al cliente direttamente dal nuovo operatore (recipient), ma l’importosu cui speriamo ci sia la massima trasparenza, nda – viene definito dal vecchio operatore (donating), che ha facoltà di detrarre dal credito residuo:

  • i bonus e le ricariche omaggio presenti nel credito residuo;
  • un costo per il servizio di trasferimento credito.

Il servizio di trasferimento del credito ha un costo per il Cliente: tale costo viene definito dal vecchio operatore e viene incassato sempre da quest’ultimo (e non dal nuovo operatore) attraverso un addebito sul vecchio credito disponibile. Per avere un’idea sui costi le anticipazioni di Vodafone al riguardo evidenziano una cifra ragionale: 1,5 euro circa.

14 risposte a “Portabilità del numero e… del credito”

  1. Vergogna portabilita`…L`AGcom deve…e dico deve…far applicare alla lettera tutte le delibere che aprono i mercati!!!!..Il comunismo e` finito…I monopoli sono la rovina dell`ecenomia e dei consumatori!!!
    La delibera agcom sulla portabilita` del credito vabene…Ma la prima portabilita` del numero senza RETENTION deve essere la legge!!!!!!!e` inammissibile che il TAR….che non sa nemmeno cosa sia le telefonia ed i mercati si pronunci su questioni cosi` delicate!!!!(l`incompetenza del TAR va cancellata CON UNA LEGGE!!!!!NON SI PUO` ACCETTARE CHE UN`AZIENDA SI RIVOLGA AL TAR CHE SANCISCE COSI` IL MONOPOLIO SISTEMATICO DEL MERCATO…E VA CONTRO GLI INTERESSI DEI CONSUMATORI!!!!

    LA DELIBERA AGCOM CHE DOVEVA ANDARE IN VIGORE IL 22 GIUGNO E` UN ATTO DOVUTO AL MERCATO ED AI CONSUMATORI (IL TAR E` UNA VERGOGNA!!)E CON UNA POSTILLA DEL TUTTO IGNOBILE E PRIVA DI OGNI SENSO RENDE VACATIO LEGIS A FAVORE DEI LADRI TIM & VODAFONE..CHE NEI 15 GG DOVE NON SI POTEVA FARE RETENTION HANNO PERSO ALMENO DA 600.000 A 300.000 CLIENTI..VEDI CASO SENZA RETENTION (TIM PER FARE ACQUISIZIONE CLIENTI ADDIRITTURA LANCIA RADDOPPIO RICARICA..RIMBORSO TELEFONO)…E VI GARANTISCO CHE SENZA LA RETENTION E CON LA PORTABILITA` IN 3 GIORNI – ATTUANDO LA DELIBERA AGCOM SULLA PORTABILITA` DEL NUMERO…E RENDENDO DI FATTO ILLEGALE CHIAMARE UN CLIENTE CHE CHIEDE LA PORTABILITA` DEL NUMERO..LE TARIFFE E LE PROMOZIONI CADRANNO A FIOCCHI !!!!!!(SARA` IL NATALE DEI CONSUMATORI)!!!ED ANCHE IL NATALE PER WIND 3 POSTE E TUTTI GLI OPERATORI VIRTUALI CHE STENTANO ANCORA A DECOLLARE ALLA GRANDE!!!(VISTO ANCORA OGGI IL MERCATO MONOPOLIZZATO E STAGNATO A FAVORE DI TIM E VODAFONE)…

    BISOGNA RENDERE ILLEGALE CONTATTARE UN CLIENTE CHE RICHIEDE LA PORTABILITA` DEL NUMERO!!!!..SOLO COSI` CI SARA` UNA VOLTA E PER TUTTE UN MERCATO LIBERO ED A BASSO PREZZO!!!!!!

    SPERIAMO AL PIU` PRESTO CHE MANDERANNO A QUEL PAESE TIM&VODAFONE.. CHE CONTINUANO A FRODARE LA GENTE IN NOME DI PROMOZIONI CHE NON ESISTONO!!!!!!lO STATO ITALIANO SE ESISTE FACCIA VALERE IL LIBERISMO..E IL FASCISMO NEI MERCATI!!!!!!!!!!

  2. PORTABILITA` NINFA DEL MERCATO..:

    ECCO LE REGOLE CHE DOVREBBERO LIBERALIZZARE IL MERCATO E SALVARE I CONSUMATORI DALLE RAZZIE ECONOMICHE DELLA TELEFONIA..(TRADOTTO FERMARE I GESTORI LADRI!!!!

    1) PORTABILITA` IN 1 GIORNO

    2) RETENTION ILLEGALE (OVVERO RENDERE ILLEGALE CHIAMARE UN CLIENTE IN PORTABILITA`

    3)LE PROMOZIONI TELEVESIVE E NON DEVONO ESSERE ATTIVE IN UN ARCO TEMPORALE NON INFERIORE A 12 MESI A PRESCINDERE DALL`OFFERTA) E DOPO 12 MESI SPECIFICA A CARATTERI CUBITALI SU QUALE TARIFFA SI ACCEDE!!!!

    4)LE LETTERE DEVONO ESSERE LEGGIBILI E GRANDI..(PENA MULTE SLATISSIME DA 100.000 A 1.000.000 DI EURO!!!

    IN SINTESI QUESTI SONO E DEVONO ESSERE LE QUATTRO REGOLE FONDAMENTALI PER APRIRE IL MERCATO E EVITARE DI FAR RUBARE I SOLDI AI POVERI CLIENTI!!!!

  3. Il costo inizialmente richiesto di 1,5€ ( Tim, Vodafone e Wind)e 1,6€ per H3g potrebbe però cambiare ed essere ridotto ulteriormente dall’ Agcom.

  4. non ho compreso bene il punto 3 ma comunque sono sostanzialmente daccordo con Alain.
    Portqabilita anche in 2-3gg andrebbe anche bene

  5. RINGRAZIO Dimitri e Max per l`intervento.. In dettaglio al punto 3..Inserirei una legge che vieti ai gestori di fare offerte in un arco temporale non inferiore a 12 mesi…

  6. Vi riporto pari pari..cio` che sagacemente ed intelligentemente ha scritto Massimo Venturini sul sito http://WWW.MONDO3.COM
    E` molto interessante e vale la pena leggerlo…

    Il punto sulle retention e gli impegni di H3G

    Dopo le due sentenze del Tar sui ricorsi di Tim e Vodafone, com’era prevedibile, quasi nulla è cambiato sui tempi della MNP: ancora un miraggio rimane la portabilità in 3 giorni e allo stesso tempo ancora prosegue la pratica delle retention, appannaggio ormai esclusivo dei due stessi operatori dominanti Tim e Vodafone.
    In realtà, tutti i motivi di impugnazione dei due ricorsi di Telecom Italia e Vodafone sono stati rigettati dal TAR, tranne uno, quello relativo ai tempi di recesso a seguito della richiesta di MNP: tempo che si scontra con l’arco temporale di preavviso di comunicazione del recesso, ovvero 30 giorni come affermato anche dalla Legge Bersani.

    L’art. 5, comma 1, della delibera Agcom 78/08/CIR prevedeva che il periodo di realizzazione della prestazione MNP non potesse superare tre giorni lavorativi dall’invio della richiesta da parte dell’operatore “recipient” fino alla data di cut-over, “indipendentemente dall’eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto”.
    …continua a leggere…

  7. Ciao, vi segnalo UNO DEI movimenti di cosumatori (www.tuttoconsumatori.it) ieri ha scritto:

    Portabilita’, Movimento dei consumatori: ”Tempi troppo lunghi per la telefonia mobile”
    Casa e Utenze – Utenze

    ”Cambio operatore telefonico in tre giorni? Un’utopia, soprattutto dopo la sentenza del Tar del Lazio che il giugno scorso ha stabilito che gli operatori di telefonia mobile possono chiedere un tempo massimo fino a 30 giorni di preavviso all’utente che vuole cambiare operatore”. Il Dipartimento nuove tecnologie del Movimento difesa del cittadino conferma quanto scritto in un quotidiano oggi: occorrono settimane per passare da un operatore all’altro. L’associazione dei consumatori, infatti, sta ricevendo decine e decine di segnalazioni da parte degli utenti che lamentano difficolta’ nel passaggio e che non possono usufruire in tempi brevi delle offerte dei concorrenti. ”Si tratta di un comportamento lesivo della concorrenza da parte delle aziende, che scoraggia gli utenti a spostarsi liberamente viste le complicazioni cui devono far fronte. Capita spesso poi che – spiegano dall’Mdc – prima del passaggio, il vecchio operatore offra controproposte che pero’ non sempre si rivelano veritiere e affidabili”.
    ”E’ assurdo – conclude il Movimento difesa del cittadino – che sul fronte della telefonia fissa (Adsl compresa) sia da pochi giorni uscita una delibera dell’Autorita’ garante per le comunicazioni che abbrevia considerevolmente i tempi del passaggio ad altro operatore (10 a partire da novembre e 5 dal marzo prossimo), mentre sul fronte della telefonia mobile si stiano facendo solo passi indietro. Chiediamo al Garante un intervento urgente per ristabilire la libera concorrenza nel settore della telefonia”.

    Fonte: Movimento dei consumatori
    5 Agosto 2009 – 13:19

  8. In relazione all’ articolo su Mondo3, confermo che Agcom ha depositato nei giorni scorsi il proprio ricorso al Consiglio di Stato.

  9. trovo un diritto,ke un cliente in mnp,accetti le offerte di retention.se non li vuole,e’ libera scelta!x il trasf,del credito,ok!ma la retention,x me,vada pure avanti!!!

  10. grazie alle idee di MARCO Te…Il mercato della telefonia e` monopolizzato…L`assurdita` e` che ci sono gente come lui che crede alle fiabe…Non hai capito che come dici tu..Il tuo gestore ti froda fino all`ultimo centesimo…

    Ti faccio un disegnino magari capisci:

    Supponiamo che hai una tariffa a 16 cent al minuto scatto 19 cent alla risposta..Supponiamo che fai 4 chiamate al giorno….
    Il totale a spendere e` di..e` di……76 cent solo di scatto…supponiamo ancora che tu stai 15 min al giorno…ha speso altri 2 euro e 20 cent…

    TOT a pagare al tuo bel gestore:..2 euro e 96

    Prendi una calcolatrice e scopri che spendi circa 90 euro al mese…..

    Il tuo bel gestore stai sicuto non ti chiamera` mai per toglierti lo scatto alla risposta e di metterti magari una tariffa a 8 cent senza scatto…..finche`…..finche`…..dillo tuo…magari ci riesci pure…azionando il cervello…..chiedi la portabilita`….La retention….. che devono cancellare dagli annali e da glossario del mercato della telefonia…….Con questa pratica ti terrano sotto torchio per altro tempo..e tu sarai convinto di risparmiare…..In realta` ti rubano 2 volte!!!!!!!!

    Senza la pratica di retention I Monopoli della telefonia..ovvero TIM e Vodafone devono abbassare le tariffe…il prezzo dei teelfoni..dei servizi…poiche e` solo nel libero mercato…anti monopolio che il consumatore risparmia!!!!!!!!>>senza nella tua italietta ci fosse stato sono tim..Tu avresti pagato 2 euro a chiamata!!!!!!Lo sai?!?!?!..

    La delibera AGCOM deve andare in vigore in toto!!!!speriamo presto….alla faccia di tim e vodafone….

    W WIND..TRE…POSTE…ERG…1MOBILE….NOVERCA….ETC.!!!!

  11. Contro la pratica di Retention che di fatti e` illegale ma in realta` grazie ad una postilla del tutto ignobile consente ai gestori di telefonia di contattare un cliente che decide liberamente di cambiare operatore…

    Sottolineo che la telefonata di retention e` illegale e contro la violazione del diritto di privacy…..Il diritto di recesso e` unilaterale e riguarda essenzialemente il consumatore e non il gestore di telefonia.. (La ricaricabile non e` un contratto!!!!!)……Sull`abbonamento la legge BERSANI NON PREVEDE VINCOLI TRANNE SE UN CLIENTE NON HA PRESO IN COMODATO UN TELEFONO, UNA CHIAVETTA PER LA CONNEssIONE AD INTERNET!!!!

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha un’unica sede in Roma

    Indirizzo
    Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
    E-mail: garante@garanteprivacy.it
    Fax: (+39) 06.69677.785
    Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

    Ricordo altresì:

    Prescrizioni ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione – 25 giugno 2009 (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2009)
    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
    NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
    VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, “Codice”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 29 luglio 2003;
    VISTA la documentazione in atti;
    VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
    RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
    PREMESSO
    1. Considerazioni preliminari e attività istruttoria
    L’Autorità ha effettuato una serie di attività istruttorie, anche di carattere ispettivo, al fine di realizzare un monitoraggio sull’attività svolta dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito “fornitori”), con l’intento di acquisire informazioni relative alle modalità che ciascun fornitore adotta per svolgere attività di “profilazione” della totalità dei propri clienti (c.d. “base clienti”), anche in relazione alla possibilità di classificare gli interessati in determinate categorie omogenee (cd. cluster).
    I fornitori in questione, sono quelli che mettono a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione dove per “servizi di comunicazione elettronica” devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, “nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche” (art. 4, comma 2, lett. d) ed e), del Codice).
    Dall’esame delle risultanze istruttorie è emerso che i fornitori effettuano attività di profilazione utilizzando dati personali che vengono anche aggregati secondo parametri predefiniti individuati da ciascun titolare di volta in volta, a seconda delle esigenze aziendali. Tali dati possono comprendere informazioni personali di tipo variegato, tra cui dati di carattere contrattuale e dati relativi ai consumi effettuati, dai quali è possibile desumere indicazioni ulteriori riferibili a ciascun interessato (ad esempio, fascia di consumo, livello di spesa sostenuto ad intervalli regolari, servizi attivi su ciascuna utenza).
    La circostanza che un fornitore possa disporre e trattare, seppur su base aggregata, tali tipologie di dati, comporta la disponibilità di un patrimonio informativo che va ben al di là delle informazioni considerate singolarmente e relative a ciascun interessato. Attraverso il confronto e l’utilizzo dei dati dei propri clienti, è possibile, infatti, che il fornitore acquisisca informazioni concernenti il singolo utente o derivanti proprio dall’aggregazione dei dati e dalla loro catalogazione in cluster, al fine di monitorare l’andamento economico della società o, eventualmente, in un secondo momento, anche di progettare e realizzare campagne di marketing sulla base delle analisi effettuate.
    2. Ambito oggettivo del provvedimento
    La profilazione costituisce una delle attività prevalenti dei fornitori, e, dunque, rientra nell’attività strutturale e sostanziale di tali soggetti (infatti, a partire dalle risultanze degli esami di business intelligence che ad essa sono naturalmente collegate, essi sono in grado di implementare la progettazione della propria struttura e dei servizi offerti).
    I dati, che siano “anonimi” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. n) del Codice esulano dall’ambito oggettivo del presente provvedimento.
    L’attività di profilazione può concernere dati personali “individuali” o dati personali “aggregati” derivanti da dati personali individuali dettagliati (ad esempio, anagrafici e di traffico).
    Il presente provvedimento, pertanto, riguarda le ipotesi in cui l’attività di profilazione abbia ad oggetto dati personali individuali e dati personali aggregati derivanti da dati personali individuali dettagliati.
    Come si dirà di seguito, l’attività di profilazione che ha ad oggetto dati personali individuali, è consentita solo se, in base a quanto stabilito dall’art. 23 del Codice, il titolare sia in grado di documentare per iscritto un consenso informato, libero e specifico manifestato dall’interessato per tale finalità. Tale consenso ricomprende, ovviamente, anche il trattamento di dati personali aggregati.
    Nell’eventualità in cui il fornitore intenda, invece, utilizzare per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti acquisito il consenso degli interessati, sarà necessario che presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare, in quanto il trattamento presenta rischi specifici per l’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che il trattamento può determinare.
    Solo in quella sede, infatti, sarà possibile valutare, tra le altre condizioni, se sia possibile autorizzare il trattamento avente ad oggetto tali dati, anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. g) del Codice.
    Il presente provvedimento non incide sulla disciplina, che resta immutata, di cui all’art. 123 del Codice, relativa alla conservazione dei dati per finalità di fatturazione e quella concernente la conservazione e sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico, per l’accertamento e repressione dei reati, prevista dall’art. 132 del Codice, dal d. lgs. n. 109 del 2008 e dal provvedimento di carattere generale adottato da questa Autorità in data 17 gennaio 2008, pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008 e poi aggiornato con il provvedimento del 24 luglio 2008, pubblicato in G.U. n. 189 del 13 agosto 2008 (entrambi in http://www.garanteprivacy.it, docc. web nn. 1482111 e 1538224).
    3. La profilazione con dati personali “individuali”: consenso
    In ossequio ai principi di necessità (art. 3 del Codice) e di proporzionalità nel trattamento (art. 11 del Codice), l’attività di profilazione dovrebbe essere svolta utilizzando solo dati strettamente necessari al perseguimento della finalità e, in ogni caso, trattando solo dati per i quali, sulla base di quanto disposto dagli artt. 13 e 23 del Codice, il titolare abbia rilasciato una idonea informativa e sia in grado di documentare un consenso libero e specifico dell’interessato.
    Tali principi si applicano non solo se la raccolta dei dati è specificamente effettuata dai fornitori per questa finalità, ma anche se l’attività di profilazione viene realizzata mediante dati inizialmente raccolti per una diversa finalità, ivi compresa quella dell’erogazione del servizio.
    4. La profilazione con dati personali “aggregati”: prior checking
    Qualora la profilazione abbia ad oggetto dati personali aggregati, occorre in primo luogo osservare che il livello di aggregazione è variabile e dipende dal dettaglio dei parametri stabiliti da ciascun titolare del trattamento.
    Il rischio che può derivare all’interessato da tale trattamento deriva dalla profondità del livello di aggregazione impostato e dalle modalità tecniche con le quali viene effettuato il trattamento.
    I dati personali aggregati oggetto di profilazione derivano, infatti, da dati personali individuali dettagliati, contenuti in una pluralità di sistemi, e tali restano nella disponibilità del titolare del trattamento, il quale è tenuto a conservarli per esigenze gestionali, finalità operative e tempi diversi, tra cui anche quelli che la legge gli impone (ad esempio, per esigenze di fatturazione, art. 123 del Codice, o per finalità di accertamento e repressione di reati, art. 132 del Codice e d. lg. 109 del 2008).
    Pur in presenza di tale aggregazione, i dati non sono per ciò solo qualificabili anonimi e rientrano nella nozione di “dati personali”, secondo la definizione dell’art. 4, comma 1, lett b) del Codice: la norma, infatti, qualifica come “dato personale” qualunque informazione relativa ad un soggetto, identificato o identificabile, anche indirettamente, mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
    Pertanto, nell’eventualità in cui il fornitore intenda utilizzare per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti acquisito il consenso degli interessati, sarà necessario che presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare.
    Tale richiesta dovrà essere presentata in base al disposto dell’art. 17 del Codice, elencando nel dettaglio quali trattamenti intenda effettuare, specificando ciascuna finalità e indicando, altresì, le tipologie di dati che si intendono utilizzare.
    A fronte di tale richiesta, il Garante con il provvedimento che renderà all’esito della procedura di verifica preliminare:
    a) verificherà la sussistenza dei parametri e delle condizioni minime individuate con il presente provvedimento;
    b) prescriverà le eventuali altre misure specifiche necessarie al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice;
    c) valuterà se autorizzare i fornitori ad effettuare l’attività di profilazione, in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell’ art. 24, comma 1, lett. g), del Codice.
    Si segnala sin d’ora che il Garante, in sede di verifiche preliminari, orienterà le proprie valutazioni anche in base ai seguenti parametri e condizioni minime:
    1. i dati personali oggetto dell’attività di profilazione, ancorché possano derivare da dati originari dettagliati di cui il titolare continua a disporre per finalità gestionali ed esigenze operative previste anche per legge, siano esclusivamente dati personali aggregati, dai quali, nell’ambito dei sistemi dedicati alla profilazione, non sia possibile risalire immediatamente a informazioni dettagliate relative a singoli interessati;
    2. i dati personali aggregati oggetto di profilazione siano contenuti in uno o più sistemi appositamente dedicati alla profilazione, funzionalmente separati dai sistemi originari che costituiscono la fonte del dato aggregato e da ulteriori eventuali sistemi utilizzati dal titolare per altre finalità (ad esempio marketing);
    3. i dati personali aggregati oggetto dell’attività di profilazione, sia quando si riferiscano ad un interessato, sia quando si riferiscano ad una pluralità di interessati, siano sottoposti ad un processo in grado di impedire l’immediata identificabilità dei singoli interessati;
    4. gli incaricati che svolgono l’attività di profilazione dispongano di un profilo di autenticazione limitato e diverso da quello di coloro che svolgono eventuali ulteriori attività, anche successive alla profilazione;
    5. i dati personali oggetto dell’attività di profilazione siano conservati per un periodo di tempo limitato, decorso il quale devono essere cancellati.
    5. Ulteriori obblighi
    Tranne che per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento, restano fermi, in capo ai fornitori, taluni obblighi.
    In particolare, il fornitore che intenda procedere al trattamento di dati personali (“individuali” o “aggregati”) per finalità di profilazione è tenuto, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. d) del Codice a notificare, in ogni caso, al Garante tale trattamento, con le modalità indicate all’art. 38 del Codice.
    Inoltre il titolare è in ogni caso tenuto a rendere, ai sensi dell’art. 13 del Codice, l’informativa agli interessati in relazione alle finalità perseguite e ai diritti riconosciuti agli interessati dall’art. 7 del Codice.
    6. Sanzioni
    È utile rammentare che la mancata osservanza delle disposizioni richiamate nonché delle prescrizioni impartite può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 161, 162, commi 2 bis e 2 ter, 163 e 164 bis, commi 2, 3 e 4 del Codice (disposizioni introdotte o modificate dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008).
    L’art. 161 sanziona la mancata o inidonea informativa, stabilendo che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13, nel quale è indicato che le informazioni da rendere all’interessato devono includere anche le finalità per cui i dati sono trattati, ivi inclusa la profilazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
    L’art. 163 sanziona l’omessa o incompleta notificazione prevedendo che chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
    L’art. 162, comma 2 bis prevede che in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167, il quale, al comma 2, comprende anche l’art. 17 è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Inoltre, il comma 2 ter del medesimo articolo stabilisce che in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie di cui all’art. 154, comma 1, lettera c), è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
    L’art. 164 bis, comma 2, stabilisce, infine, che in caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro: nei casi di maggiore gravità o considerando le condizioni economiche del contravventore, tale sanzione può essere aumentata (commi 3 e 4 del medesimo articolo).
    TUTTO CIÃ’ PREMESSO IL GARANTE
    fermo restando, per i fornitori che intendano effettuare un trattamento di dati personali, anche in forma “aggregata”, per finalità di profilazione, l’obbligo di rendere, ai sensi dell’art. 13 del Codice, l’informativa agli interessati in relazione alle finalità perseguite e ai diritti riconosciuti agli interessati dall’art. 7 del Codice, nonché l’obbligo di notificare, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. d) del Codice, al Garante tale trattamento, con le modalità indicate all’art. 38 del Codice,
    PRESCRIVE
    ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) del Codice,
    A) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che intendano svolgere attività di profilazione (anche in assenza di uno specifico consenso) utilizzando dati personali “aggregati”, di formulare all’Autorità, mediante la procedura prevista dall’art. 17 del Codice, una richiesta di verifica preliminare con la quale siano specificati in maniera dettagliata i trattamenti che si intendono effettuare, indicando ciascuna finalità e le tipologie di dati che si intendono utilizzare;
    B) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che, allo stato, svolgono attività di profilazione, in assenza di uno specifico consenso, utilizzando dati personali “aggregati”, di formulare la richiesta di verifica preliminare di cui alla lettera A) entro il 30 settembre 2009.
    Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2009

    Ricordo ancora: (fonte http://www.mondo3.com)

    Sinteticamente […]:
    1. I ricorsi di Vodafone e Telcom Italia erano stati presentati a gennaio e febbraio scorso con richiesta di sospensiva della delibera Agcom.
    2. La sospensiva non è poi stata concessa dal TAR.
    3. Il TAR si è pronunciato alcuni giorni fa nel merito dei due ricorsi.
    Sulla pronuncia del TAR Lazio, nelle due sentenze ( Telecom e Vodafone) tutti i motivi di impugnazione dei due ricorsi di Telecom Italia e Vodafone sono stati rigettati tranne uno, quello relativo ai tempi del recesso a seguito della richiesta di MNP: tempo che potrebbe scontrarsi con l’arco temporale di preavviso di comunicazione del recesso, ovvero 30 giorni come riaffermato dalla Legge Bersani.
    Il TAR ha in pratica respinto la parte in virgolettato, o meglio ha riconosciuto ai gestori il diritto del preavviso, ma allo stesso tempo ha riconosciuto come legittima la riduzione dei tempi della MNP in 3 giorni decisa da Agcom. In pratica i due tempi sono distinti.
    A parte questo rilievo ( è un bel grattacapo non c’è dubbio), il TAR ha confermato la validità di tutta la delibera Agcom 78/08/CIR e di conseguenza:
    1)Ha Confermato i 3 giorni per la Portabilità` del numero

    2) Ha confermato il divieto di retention una volta richiesta la MNP*

    3) Ha confermato il divieto di ripensamento del cliente una volta avviata la procedura di MNP con richiesta del “recipient” all’operatore “donating”

    4) Ha confermato l’obbligo per il gestore ad eseguire la MNP anche in caso di insolvenza, credito negativo

    5) Ha confermato la natura di “prestazione accessoria” della MNP.
    • Con l’unico rilievo accolto dal TAR, è fatta salva la possibilità di retention teorica durante i 30 giorni del recesso

    …..Il diritto di recesso e` unilaterale e riguarda l`esclusiva decizione del consumatore e non il gestore di telefonia.. (La ricaricabile non e` un contratto!!!!!)……Sull`abbonamento la legge BERSANI NON PREVEDE VINCOLI TRANNE SE UN CLIENTE NON HA PRESO IN COMODATO UN TELEFONO, UNA CHIAVETTA PER LA CONNEssIONE AD INTERNET!!!!

    In conclusione: le due fasi temporali sono state scorporate: da una parte il tempo di recesso dal contratto deve essere notificato 30 giorni prima, dall’altra parte la “prestazione accessoria” della MNP deve essere eseguita in 3 giorni come deciso dall’ Agcom.

    Non si capisce perche` nessuna autorità` blocchi questa pratica illegale!!Solo con un mercato libero si potra` veramente risparmiare dei soldi…e vedere vere offerte e non fasulle!!!!
    Fermate questo scempio!!!Fermate il casino` della telefonia!!! FermaTe la Retention. Si richia da far chiudere a breve il mercato dei piccoli….Conad gia` ha chiuso i battenti….!!!British telecom ha denunciato Vodafone!!!a cosa dobbiamo ancora arrivare?????

    Che AGCOM e L`autorità` garante della rpivacy intervenga subito!!!

    Grazie ADUC sottolineo per l`impegno a favore dei diritti dei consumatori!!!!!!!

  12. Finalmente!!!!!!Il consiglio di Stato da ragione ad AGCOM ed alle associazione dei consumatori!!!!

    Fonte giornale : Repubblica

    Cellulari, vincono i consumatori “Cambio operatore in tre giorni”
    14 Settembre 2009 — Autore
    Sarà possibile cambiare operatore cellulare in tre giorni, conservando il proprio numero: le associazioni dei consumatori e l’Authority tlc hanno vinto una lunga battaglia legale, culminata oggi con una sentenza del Consiglio di Stato. Annulla una sentenza del Tar del Lazio che a sua volta, a giugno, aveva bloccato la delibera Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) sulla portabilità in tre giorni, su ricorso di Tim e Vodafone.

    Davanti al Consiglio e al fianco di Agcom, si erano costituite le associazioni Altroconsumo e Codacons, per difendere una delibera che considerano utile agli interessi dei consumatori.
    È una sentenza che mette fine un periodo di caos sulla portabilità del numero di cellulare, durato tre mesi. La sentenza del Tar non si era limitata infatti a bloccare la delibera. Aveva anche aggiunto una clausola secondo cui gli operatori avrebbero diritto dall’utente a 30 giorni di preavviso. Una cosa mai applicata però nella storia della telefonia mobile. Risultato, Telecom ha mandato una lettera ad Agcom agli altri operatori, dove in sostanza scrive questo concetto: anche se la sentenza autorizzerebbe Telecom a chiedere un preavviso, per ora si limita a ricontattare l’utente per avere conferma della disdetta. Se non lo trova o se l’utente non dà conferma, Telecom blocca il passaggio. Se ottiene conferma, sbriga la portabilità in tre giorni. Il pomo della discordia è la chiamata di conferma all’utente: a quanto risulta, questa nuova procedura sta causando migliaia di blocchi della portabilità, tanto che 3 Italia, Poste Mobile e Wind hanno scritto ad Agcom per protestare. Se ne lamentano anche gli utenti nei forum.

    La sentenza del Consiglio di Stato dovrebbe aver annullato anche la novità del preavviso introdotta dal Tar, ma la certezza si avrà solo nei prossimi giorni, quando saranno pubblicate anche le valutazioni di merito. Gli effetti della sentenza del Tar sono però immediatamente sospesi e quindi ora dovrebbe essere solo questione di giorni perché gli operatori si adeguino alla delibera e adottino la portabilità veloce. Il tutto si aggiunge a una buona notizia di qualche settimana fa: gli operatori, su pressioni di Agcom si sono accordati sulla portabilità del credito residuo sulla sim. Quando l’utente cambia operatore con portabilità del numero, quindi, può ora spostare da una sim all’altra anche il credito che aveva. Dal credito residuo viene sottratta una quota (da 1 euro a 1,6 euro) per i costi di gestione del passaggio, ma già Agcom e le associazioni premono per ridurli.

    Due buone notizie ravvicinate, quindi, anche se bisogna ancora valutarne gli effetti nella pratica. Uno studio della Commissione europea, infatti, evidenzia che i tempi reali di portabilità cellulare in Italia sono di 15 giorni, anche se già per legge dovevano essere di cinque. E l’Europa spinge per ridurre i tempi ancora di più: il nuovo pacchetto di norme comunitarie per le tlc, in via di approvazione, porta la portabilità a massimo un giorno.

    di Alessandro Longo per Repubblica.it, 14 settembre 2009.

    Una battaglia vinta grazie alle associazione dei consumatori e grazie ad agcom, temeraria ed incisiva contro certi ladri..Ora si vedranno le vere offerte..le vere tariffe, la vera concorrenza…Wind e TRE credo che possano diventare i primi gestori in Italia e i virtuali respirare aria nuova…..Sara` la disfatta dei ladri TIM e Vodafone..da sempre imbonatori del cosnumatore…con tariffe proibitive!!!!!!!

    W AGCOM!!!W IL CONSIGLIO DI STATO!!!!!W LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI>>ADICONSUN IN TESTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  13. Su questa stangata a TIM e VODAFONE CHE IL CONSIGLIO DI STATO, assieme ad AGCOM, le associazioni di categoria Adiconsum in Primis ha stabilito un principio…Nel giorno in cui i I gestori di Ladrifonia perderanno in piu` di 1 anno circa il 30 per cento di clienti…E questa e` la vera vittoria…D`ora in poi Tim e Vodafone per tenersi i clienti dovranno effettivamente fare delle offerte decenti..mirate…senza promo fasulle!!!!>>Auspico che WIND, H3G, Poste, Erg, Noverca, etc… nei prossimi anni diventeranno i primi gestori…W l`illegalita` della RETENTION…..UN CLIENTE CHE CHIEDE IL PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE DEVE PASSARE E BASTA!!!!! COME DA DELIBERA AGCOM DI GIUGNO..OSTEGGIATA DA TIM E VODAFONE PERCHE` CON LA RETENTION POTEVANO IMBONARE PIU` VOLTE IL CLIENTE!!!!!!!

  14. AGCOM ASSIEME AD ADICONSUM DOPO AVER CANCELLATO LA QUESTIONE ANNOSA DELLA PORTABILITA` AFFERMANDOLA IN 3 GG…LEGGO DA QUESTO FORUM..PSEUDO ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CHE AVALLANO (CON VERGOGNA!!!!!!) LA PRATICA DI RETENTION………….ORA MI CHIEDO…MA E` MAI POSSIBILE CHE UN`ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI POSSA APPOGGIARE SIMILI CRIMINI PER IL CONSUMATORE????

    E` MAI POSSIBILE CHE LE PROMOZIONI DEBBANO FIOCCARE SOLO QUANDO UN POVERO POLLO SPENNATO (IL CLIENTE)…..DECIDE DI CAMBIARE OPERATORE????

    E` MAI POSSiBILE che una PSEUDO-ASSOCIAZIONE dei CONSUMATORI DIVENTI GARANTE DI POTERI DI CHI LUCRA……..E DEL MERCATO MONOPOLIZZATO E NON LIBERO???

    L`UNICA ASSOCIAZIONE VISTA AL TAVOLO DEL CONSIGLIO DI STATO ASSIEME AD AGCOM, CHE MI RISULTI E` ADICONSUM..

    MICHELE BELCUORE (IN PARLIAMONE SCRIVE)

    http://belcuor.myblog.it/archive/2009/09/09/llc-u-passo-avanti.html#comments

    TLC
    Portabilità

    Adiconsum: bene la decisione dell’Agcom di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR, che ha allungato la portabilità dei numeri mobili fino a 30 giorni contro i 3 chiesti dai consumatori

    Un atto dovuto – Così ha commentato Paolo Landi, Segretario Generale Adiconsum, all’annuncio della decisione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di impugnare la Sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dei gestori avverso la delibera dell’Autorità stessa che accogliendo la proposta delle associazioni consumatori aveva stabilito un tempo pari a 3 giorni per la portabilità da un gestore telefonico all’altro.

    La difesa della delibera Agcom 78/08 è fondamentale perché i consumatori abbiano una portabilità del proprio numero mobile rapida e senza pratiche dubbie come avviene in tutti i Paesi europei.

    Le ultime sanzioni comminate dall’Antitrust alle aziende di TLC che impedivano il passaggio di operatore, rafforzano la necessità, sempre richiesta da Adiconsum, di avere regole che garantiscano la libera scelta del consumatore e la corretta concorrenza.

    Adiconsum auspica che il Consiglio di Stato ripristini la decisione 78/08 nella sua integrità e che finalmente il mercato della telefonia mobile, ormai maturo, lasci libero il consumatore di scegliere, facilmente, l’azienda da utilizzare per la qualità del servizio offerto e per , senza dover ricorrere a regole che limitano i comportamenti dei cittadini e senza privilegi per le aziende maggiori.

    Adiconsum rimane favorevole al lancio di offerte sempre più convenienti da parte dei vari gestori, ma svincolate dalla portabilità del numero mobile.

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