Come volevasi dimostrare

A marzo avevo capito che la class action era vicina alla sua morte a un corposo rinvio.

Quel giorno, infatti, c’era a spiegare i numerosi rinvii Antonino Lo Presti, relatore della legge, su La7: il sospetto era che la volontà parlamentare fosse quello di agevolare le aziende rispetto ai diritti dei consumatori. Beh quello qua sotto è il titolo di stamani dell’agenzia ApCom che illustra la probabile ulteriore (lunga) attesa che i cittadini italiani dovranno sopportare per le azioni collettive.

class-actionE pensare che qualcuno pensava che la “speculazione” dei consumatori fosse solo un’esagerazione dialettica di un parlamentare… ora è praticamente sancita de facto. Chi sperava che diventasse legge di stato a luglio 2009 può tranquillamente tornare a sognare mondi migliori. Sic.

Internet Vodafone, quanti limiti di velocità

Vodafone sicuramente è un gestore che non ha peli sulla lingua: al di là di un’immagine patinata che ammalia milioni di clienti, ne esiste una molto concreta tanto che già anni fa ha tirato fuori dal suo cilindro i limiti di traffico.

All’epoca le preoccupazioni erano le chiamate voce, negli ultimi anni è volata intanto la richiesta di internet mobile. E con questa il numero di clienti tanto che il gestore inglese ha pensato nuovamente di scrivere chiaramente i… limiti di velocità internet.

Vodafone salvaguarda la qualità del servizio dati a vantaggio dei clienti per consentire a tutti di navigare su Internet in libertà e senza problemi.
Per questo motivo Vodafone potrà limitare la velocità di connessione per quelle applicazioni che permettono lo scambio di file di grandi dimensioni e che quindi possono congestionare la rete (ad es. peer to peer e file sharing).
Queste limitazioni, solo in orari di picco di traffico (tra le 7 e le 22) e solo per il tempo necessario, prevedono una velocità massima di 128Kbps in invio (upload) e una velocità massima di 64Kbps in ricezione (download).
Inoltre, qualora i clienti superino la soglia di 10 GB di traffico in un mese, Vodafone potrà applicare, per i 30 giorni successivi, le stesse limitazioni sulla velocità anche alle altre tipologie di applicazioni/traffico internet.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di utilizzo dei servizi Internet in mobilità, clicca qui.

Cliccando su link di approfondimento, si apre una nuova pagina con scritto:

Informazioni sulla qualità del servizio e regole per l’uso consapevole della banda larga Mobile Vodafone

E’ importante sapere che per ragioni legate alla tecnologia della banda larga mobile, l’effettiva velocità di connessione e il grado di congestione della rete dipendono dalla copertura disponibile nella zona, dal numero di clienti che utilizzano contemporaneamente il servizio, dalla quantità dei dati scaricati da ciascun cliente. Ad esempio, l’utilizzo di alcune applicazioni peer to peer e file sharing richiede un assorbimento elevato delle risorse di rete e di conseguenza può determinare un degrado della qualità media del servizio per tutti, soprattutto nelle ore di picco di traffico.

Vodafone, da sempre, rispetta il principio di neutralità nella gestione del traffico dati e verso i contenuti in transito sulla propria rete, e non impedisce alcun tipo di traffico o di servizio a meno di obblighi di legge o specifiche condizioni dell’offerta che ti invitiamo a verificare attentamente in fase di sottoscrizione.

Vodafone salvaguarda la qualità del servizio dati a vantaggio dei clienti per consentire a tutti di navigare su Internet in libertà e senza problemi. Per questo motivo Vodafone potrà limitare la velocità di connessione per applicazioni che permettono lo scambio di file di grandi dimensioni e che quindi possono congestionare la rete (ad es. peer to peer e file sharing). Queste limitazioni, solo in orari di picco di traffico (tra le 7 e le 22) e solo per il tempo necessario, prevedono una velocità massima di 128Kbps in invio (upload) e una velocità massima di 64Kbps in ricezione (download).

Inoltre, qualora i clienti superino la soglia di 10 GB di traffico in un mese, Vodafone potrà applicare, per i 30 giorni successivi, le stesse limitazioni sulla velocità anche alle altre tipologie di applicazioni/traffico internet.

Limitazioni diverse da quelle sopra riportate possono essere riservate a particolari offerte che Vodafone ha lanciato o lancerà sul mercato e per le quali sono previste specifiche condizioni di utilizzo, sempre disponibili in fase di sottoscrizione dell’offerta e sul sito www.vodafone.it.

[via WindWorld Forum | Vodafone: nuove limitazioni sulle offerte dati]

Ancora sulle portabilità tra Tar, gestori e ritardi

Prendo spunto dalla ricerca dell’amico Max3 sul forum di Mondo3 (vedasi ‘Triplicazione tempi portabilità‘) per cercare di capire cosa abbia comportato la decisione del Tar del Lazio sulle MNP dopo che lo scorso marzo aveva dato una risposta negativa a Tim e Vodafone.

Sinteticamente […]:

  1. I ricorsi di Vodafone e Telcom Italia erano stati presentati a gennaio e febbraio scorso con richiesta di sospensiva della delibera Agcom.
  2. La sospensiva non è poi stata concessa dal TAR.
  3. Il TAR si è pronunciato alcuni giorni fa nel merito dei due ricorsi.

Sulla pronuncia del TAR Lazio, nelle due sentenze ( Telecom e Vodafone) tutti i motivi di impugnazione dei due ricorsi di Telecom Italia e Vodafone sono stati rigettati tranne uno, quello relativo ai tempi del recesso a seguito della richiesta di MNP: tempo che potrebbe scontrarsi con l’arco temporale di preavviso di comunicazione del recesso, ovvero 30 giorni come riaffermato dalla Legge Bersani.

Il TAR ha in pratica respinto la parte in virgolettato, o meglio ha riconosciuto ai gestori il diritto del preavviso, ma allo stesso tempo ha riconosciuto come legittima la riduzione dei tempi della MNP in 3 giorni decisa da Agcom. In pratica i due tempi sono distinti.
A parte questo rilievo ( è un bel grattacapo non c’è dubbio), il TAR ha confermato la validità di tutta la delibera Agcom 78/08/CIR e di conseguenza:

1) Ha confermato il tempo di 3 giorni per la pratica di MNP
2) Ha confermato il divieto di retention una volta richiesta la MNP*
3) Ha confermato il divieto di ripensamento del cliente una volta avviata la procedura di MNP con richiesta del “recipient” all’operatore “donating”
4) Ha confermato l’obbligo per il gestore ad eseguire la MNP anche in caso di insolvenza, credito negativo…
5) Ha confermato la natura di “prestazione accessoria” della MNP.

* Con l’unico rilievo accolto dal TAR, è fatta salva la possibilità di retention teorica durante i 30 giorni del recesso

In conclusione: le due fasi temporali sono state scorporate: da una parte il tempo di recesso dal contratto deve essere notificato 30 giorni prima, dall’altra parte la “prestazione accessoria” della MNP deve essere eseguita in 3 giorni come deciso dall’ Agcom.

Cosa cambierà?, si chiede Max. A suo parere l’Autorità farà ricorso al Consiglio di Stato per unificare nuovamente i due tempi, io intanto penso ad oggi: infatti temo le solite simpatiche “rappresaglie” dei due operatori protagonisti del caso (Tim e Vodafone) con nuovi ritardi creati ad arte per i clienti migliori in uscita…

Il valore di un SMS

Scrivo  brevemente questo articolo più per lanciare una riflessione che per ‘contestare’ il senso del concetto di servizio universale nelle telecomunicazioni. Oggi, infatti, parlando per un rimborso a causa di un disservizio negli SMS con un legale di un noto operatore di telefonia mobile mi viene detto:  “Sa il rimborso non può essere particolarmente corposo in quanto gli SMS sono un servizio accessorio.”

Lungi da me contestare quanto dice il Ministero delle Comunicazioni al riguardo, ma vi sembra allora normale che per le variazioni contrattuali venga accettato da Agcom&Co. l’invio della comunicazione tramite un “semplice” servizio accessorio come un SMS?

La sensazione è che i diritti dei più forti valgano più di quelli più deboli: per i rimborsi un messaggino vale poco, per i contratti ha la forza di una firma… bizzarro il mondo.