Bollette pazze, la linea guida dell’Autorità

Complice la decisione dell’Antitrust nei confronti di 3 e le cosiddette “bollette pazze(vedasi 3 Italia fermata dall’Antitrust: stop alla riscossione delle bollette pazze) si è parlato molto nelle ultime settimane di come fare ad evitare questi salassi. Ho ricevuto personalmente molte richieste da parte di lettori del blog su come comportarsi in questi casi visto che – ultime decisioni a parte (vedasi 3 ufficializza le proprie offerte dati: arriva l’SMS di notifica per l’extrasoglia) – in linea di massima i gestori non avvertono tempestivamente delle maxi fatturazioni in corso.

In tal senso è utilissimo dare un’occhiata a una delibera recente dell’Ag.Com. che dovrebbe fare scuola per tutti i gestori nei loro rapporti con i clienti abbonati.

La Delibera n. 381/08/CONS sulle “Modalità di attuazione delle prestazioni finalizzate a garantire la trasparenza nella bolletta telefonica degli importi addebitati per servizi a sovrapprezzo e ad avvisare l’abbonato della rilevazione di traffico anomalo” – apparsa sul sito agcom.it in data 30/07/08 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – dice esplicitamente che:

[…] gli operatori della telefonia forniscono agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, tramite operatore, via sms o messaggio vocale registrato, un servizio di avviso telefonico per presumibile traffico anomalo che deve attivarsi al superamento congiunto di entrambe le seguenti soglie di spesa:

a) una soglia variabile pari al triplo dell’importo della media dei consumi degli ultimi tre bimestri;

b) una soglia stabilita dall’operatore entro l’importo massimo di 300 euro, IVA inclusa, per l’utenza residenziale e 500 euro, IVA inclusa, per l’utenza affari; il valore corrente di tale soglia dovrà essere indicato nella documentazione di fatturazione.

3. L’operatore può stabilire la soglia di cui al comma 2, lettera b), nel rispetto del limite massimo ivi indicato, in base alla fascia di consumo dell’abbonato e modificarla, ove opportuno, in particolare a fronte di reclami per disconoscimento di addebiti anche se di importo inferiore al predetto limite.

4. Al verificarsi del superamento congiunto delle soglie indicate al comma 2 l’avviso all’abbonato dovrà essere inviato al più presto e comunque entro 48 ore. La valorizzazione dei consumi correnti ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie di cui al comma 2 può essere effettuata anche in base ai prezzi standard applicati dall’operatore.

5. Gli operatori della telefonia adeguano le proprie procedure ed approntano gli strumenti necessari per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo che deve avvenire entro il 30 settembre 2008.

Il primo ottobre tutti a controllare.

2 risposte a “Bollette pazze, la linea guida dell’Autorità”

  1. Per la serie “meglio tardi che mai”! Si vedrà anche questa volta (vedasi, ad esempio, la non possibilità di trasferire il credito residuo da un operatore all’altro in caso di portabilità) se saranno tenute in considerazione dai gestori, o, come al solito, ci dovranno essere altri comunicati ad effetto da parte dell’Autorità ma con scarsi controlli sull’operato dagli stessi gestori! Vedremo anche se vorranno cominciare a rispondere alle segnalazioni, Modulo D, degli utenti o continueranno a fare orecchie da mercante!

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